Già nella definizione della finalità dell’esame di stato nelle Linee Guida del 2011 viene sottolineata l’importanza di fare in modo di realizzare un esame che sia dignitoso per chi lo affronta e per chi ha l’onere della valutazione, al fine di evitare un atteggiamento o troppo permissivo o troppo rigoroso da parte della commissione che si appresterà ad accertare conoscenze, competenze e capacità acquisite.
Secondo il DPR n. 122 del 22 Giugno 2009, art. 6, saranno ammessi a fare l’esame gli alunni che nello scrutinio finale:
- conseguono una votazione in ciascuna disciplina non inferiore a sei decimi;
- che riportano nel voto di condotta un punteggio non inferiore a sei decimi.
Il punteggio dei crediti cumulabili nel triennio della secondaria superiore è di 25 punti, per le prove scritte la commissione dispone di 45 punti in totale da ripartire, secondo un punteggio da 1 a 15, per le tre prove scritte (a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10) e di 30 punti per il colloquio orale (al colloquio giudicato sufficiente può essere attribuito un punteggio non inferiore a 20).
La commissione dispone inoltre di altri 5 punti che può dare al candidato, previa motivazione, che abbia cumulato un credito scolastico di almeno 15 punti e che abbia raggiunto come risultato complessivo della prova d’esame almeno 70/100.
Il risultato finale del punteggio dell’esame di Stato è dato dalla somma dei punteggi ottenuti:
- dal credito formativo cumulato nel corso del triennio (massimo 25 punti)
- dalle prove scritte (massimo 45)
- dalla prova orale (massimo 30)
- dall’eventuale aggiunta dei 5 ulteriori punti
Per superare l’esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100; il punteggio massimo è di 100/100.
Queste stessi criteri di ammissione e valutazione dei punteggi sono validi per i ragazzi che seguono un PEI Semplificato, per i quali anche l’attribuzione del credito formativo è un atto dovuto. Inoltre l’O.M. 20 Febbraio 2006 n. 22 art. 17 al comma 5 precisa “che gli alunni che hanno svolto un PEI DIFFERENZIATO, ammessi dal Consiglio di Classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’esame di stato, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI DIFFERANZIATO”
Per conseguire il diploma in un Istituto Professionale, occorre avere preventivamente acquisito, nel terzo anno, il diploma di qualifica professionale o di licenza di maestro d’arte.
Il vincolo di preventiva acquisizione di detto diploma di qualifica non sussiste nel caso di un esame di stato affrontato con PEI DIFFERENZIATO, mentre sussiste nel caso di un’eventuale volontà di passaggio da un PEI DIFFERENZIATO ad un PEI SEMPLIFICATO al penultimo o ultimo anno. In assenza di detto diploma, quindi, tale passaggio non è possibile.
Per i ragazzi che seguono un PEI Differenziato i criteri di ammissione e il punteggio delle prove deve essere espresso in centesimi e riferito al progetto educativo individuale.
Nel documento del 15 Maggio insieme alla relazione può essere proposta un’eventuale integrazione della commissione con personale esperto per la valutazione delle prove differenziate, ma essa non è un’imposizione, infatti, compete alla commissione stessa la scelta di servirsi di personale esperto secondo il D.P.R. n. 323/98 art. 6, comma 1; diversamente la certificazione delle competenze e la valutazione dell’esame stesso viene fatto dalla commissione.
Il DPR 98/323 Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore all’art, 6 regola le modalità dell’esame per i ragazzi in situazione di handicap e recita:
1. (Regolamento) Ai fini di quanto previsto dall’articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell’art. 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Per la predisposizione delle prove d’esame, la commissione d’esame può avvalersi di personale esperto;per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.
2. (Regolamento) I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
3. (Regolamento) I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell’articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell’handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.