Le procedure d’ iscrizione nella scuola secondaria di II grado per il ragazzo in situazione di handicap

 

Come già osservato nel “Manuale alla preparazione delle prove scritte ed orali per dirigenti Scolastici edito dalla Simone nel 2011” all’atto dell’iscrizione del minore in una scuola, (entro e non oltre il 28 febbraio) la famiglia deve presentare la Diagnosi Funzionale rilasciata dalla A.S.P (Azienda Sanitaria Provinciale)  alla scuola, e segnalare particolari necessità del minore sia di tipo alimentare o terapeutico, sia in riferimento a bisogno di “assistenza educativa” (trasporto, assistente all’autonomia, assistente igienico sanitario, assistente alla comunicazione); la scuola inoltrerà le richieste agli EE.LL (Enti Locali) incaricati del servizio.Per quanto riguarda il sostegno didattico, se il caso contemplato non è già all’attenzione dell’autorità scolastica, manifestandosi la situazione di disagio o le difficoltà relazionali o di apprendimento del ragazzo, nel corso di un determinato ciclo scolastico, l’iter integrativo consta delle seguenti fasi:

Con l’inizio del nuovo anno scolastico il Dirigente invita il Collegio dei Docenti ad individuare la classe più idonea per l’integrazione dell’alunno disabile, ai sensi del D.P.R. 416/74, art 4 lett. b).

È il D.M.  n 141 del 3 giugno 1999 che indica il GLIP (Gruppo Di Lavoro Interistituzionale Provinciale) e il GLH (Gruppo Di Lavoro Per l’Handicap ) della scuola come organi competenti ad occuparsi della formazione delle classi  con alunni in situazione di Handicap e che decreta al 10.2 che “la presenza di più di un alunno in situazione di handicap in una stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale o in presenza di handicap lieve;  le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite  con non più di 20 alunni; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all’esigenza  di garantire la continuità didattica di dette classi.  10.3  In relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap non possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare però il limite massimo di 25 previa valutazione della gravità dell’handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola”.

Pertanto nelle prime classi il numero massimo di alunni che accolgono un ragazzo in situazione di handicap è di 20 ragazzi in tutto, nelle classi successive i ragazzi non possono superare il numero di 25 alunni.

Riguardo alle iscrizioni dei ragazzi in situazione di handicap ultradiciottenni, l’Ufficio scolastico regionale della Sicilia ha imposto nel 2010 la revoca delle iscrizioni degli over 21 sulla base della Sentenza Costituzionale 226/2001 che limitava la frequenza di un alunno in situazione di handicap nelle scuole comuni al compimento del diciottesimo anno. Tale vincolo tuttavia, ad opinione dell’avvocato Salvatore Nocera vicepresidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, è stata una cattiva interpretazione di una sentenza, che al momento della emissione era rivolta alla scuola media e successivamente riapplicata indebitamente alle scuole superiori. Oltre che impropria, l’applicazione di tale sentenza è  in contraddizione con la sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 che stabilisce il diritto pieno e incondizionato, neppure da limiti di età, degli alunni con disabilità, anche grave, a frequentare le scuole superiori.

Lo stesso avvocato, sul sito www.superabile.it, spiega che: “il parere del Consiglio di stato n. 3333/06 ha chiarito che un alunno con disabilità che voglia iscriversi a un nuovo ciclo di studi superiori dopo averne frequentato un altro, può liberamente iscriversi al nuovo corso, se in possesso del diploma di licenza media, ma non ha diritto ad avere nuovamente ore di sostegno, dal momento che le scarse risorse disponibili non possono essere fruite ripetutamente da alcuni e scarsamente da altri. Infine l’articolo 14 della legge-quadro citata, se consente la frequenza della terza media sino al compimento del diciottesimo anno, non può impedire agli alunni, che compiono la maggiore età dopo l’inizio del nuovo anno scolastico, di iscriversi alla scuola superiore per non andare in rotta di collisione con la sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 citata. Anzi, coerentemente l’articolo 11 (comma 12 dell’o.m. n. 90/01) consente agli alunni con disabilità, che non conseguono il diploma di licenza media, di iscriversi, se non hanno superato l’età dell’obbligo scolastico, alle scuole superiori col semplice attestato comprovante i crediti formativi maturati.”

In definitiva un alunno che compirà 18 anni dopo l’inizio del primo anno di frequenza della scuola superiore, può normalmente frequentare la scuola sino ai 23 o 24 anni e non ha l’obbligo di conseguire il diploma in scuole serali o altre qualifiche in corsi professionali, (pur con tutti i diritti previsti dal decreto ministeriale n. 455/97) perché sarebbe una  discriminazione rispetto agli altri suoi coetanei.