L’articolo 16 della Legge Quadro 104/92 regola la valutazione degli alunni con disabilità sia in itinere, sia a fine anno scolastico, sia a fine ciclo di studi, ossia per l’esame di Stato. Oltre a tale articolo ci si avvale poi della seguente gerarchia di alcune fonti normative consultabili in allegato C:
DPR n. 122 22/06/2009: Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni.
DPR n 323/98, art 6: Regolamento degli esami di Stato Conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
OM n 30/08: Istruzioni e modalità operative per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in scuole statali e non statali
MIUR Ordinanza Ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001: Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore Anno scolastico 2000-2001. Si veda in particolare articolo 15 “Valutazione degli alunni in situazione di handicap” e articolo 16 “Pubblicazione degli scrutini”.
Linee Guida Esami di Stato 2001 scheda n 11
MIUR Nota n. 7017 20/06/2008 Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Pubblicazione dei risultati.
La valutazione oggi non ha come valenza esclusivamente la misurazione delle performance, né tantomeno può essere intesa come sostegno all’apprendimento.
Oggi valutare non significa né giudicare, né spiegare, ma comprendere, al fine di controllare la crescita e sviluppare le potenzialità dell’allievo.
Questo perché l’oggetto della valutazione non è più solo ed esclusivamente l’operato dell’alunno, ma nell’espressione di un giudizio scolastico vengono considerati aspetti non esclusivamente legati al profitto, piuttosto elementi come relazione docente-discente, metodi, e strumenti utilizzati nel momento della valutazione.
Ecco perché nel caso della scuola vi è oggi sia una valutazione del sistema scuola (fatto per monitorare la qualità del servizio offerto e la credibilità delle prestazioni di tale istituzione) e una valutazione della scuola che si riferisce ai singoli contesti scolastici, processi didattici e risultati ottenuti.
Nel caso della valutazione nelle scuole secondarie è bene sottolineare che esse rispondono alla finalità di elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun alunno divenendo:
- luogo di formazione dell’uomo e del cittadino;
- strumento che colloca nel mondo;
- mezzo di funzione orientativa.
L’art. 4 del DPR 122/2009 al comma 1 recita che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, che è espressa in decimi e che: “la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.( comma 4)
“Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e ai sensi dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo del testo unico sulla legislazione scolastica approvato con decreto legislativo n 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto secondo l’ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento è riferita a ciascun anno scolastico”. (comma 5).
L’Art. 14 al comma 7 dello stesso decreto precisa che “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”
Per ciò che concerne la valutazione del ragazzo in situazione di handicap nelle scuole medie il suddetto articolo 16 della legge quadro 104/92 stabilisce che la valutazione va riferita al PEI, precedentemente disposto, in modo congiunto, da tutte le figure d’aiuto che gravitano intorno al ragazzo in situazione di handicap.
Il PEI (Piano Educativo Personalizzato) esplicita gli interventi didattici riabilitativi e formativi predisposti in favore dell’alunno da tutte le figure scolastiche, sanitarie o extra-scolastiche, che affiancano il ragazzo nel percorso d’integrazione nella scuola e di inclusione nel tessuto sociale, anche attraverso esplicite strategie di intervento e forme di valutazione in itinere e finale.
È bene ricordare che l’O.M. n 90/01 prevede, infatti, che possa esserci un PEI Semplificato o un PEI Differenziato.
Il primo (conosciuto anche come Piano Educativo Individualizzato con requisiti ridotti o per obiettivi minimi) attende che il ragazzo segua la stessa programmazione della classe e quindi apprenda i contenuti, anche se opportunamente semplificati, indicati dalla Programmazione disciplinare. Se è necessario sostituire i contenuti di talune discipline con altri contenuti, sarà il docente della disciplina stessa a indicare tali contenuti, in accordo con il C.d.C. senza però inficiare il valore della valutazione legale degli apprendimenti dell’alunno.
Il PEI differenziato, invece, è un piano in cui i contenuti e gli obiettivi che il ragazzo deve raggiungere prescindono da quelli della classe e sono deliberati dal GLHO (Gruppo di Lavoro sull’handicap Operativo) e dal Consiglio di Classe.
Nel PEI semplificato i criteri di valutazione delle prove (in itinere e finale) prevedono il raggiungimento degli obiettivi minimi che l’alunno, così come il resto dei compagni di classe, deve raggiungere per raggiungere la sufficienza; nel PEI differenziato la valutazione degli apprendimenti non riguarda i Contenuti delle Programmazioni, ma solo i Contenuti precedentemente stabiliti nel PEI e i voti vengono assegnati sulla base di una griglia di valutazione precedentemente strutturata dal C.d.C.
A seguito di un PEI differenziato, con obiettivi didattici e formativi non riconducibili alle Programmazioni curriculari, non potrà esservi il rilascio di un diploma come titolo legale di studio, ma vi sarà il rilascio di un semplice attestato in cui, secondo il DPR 323 del 23/07/98, vengono indicati elementi informativi circa il percorso svolto, e in merito agli esami di qualifica professionale o diploma di maestro d’arte svolti al terzo anno, vengono certificati i crediti formativi raggiunti, spendibili per l’accesso ai corsi di formazione professionale istituiti dalle Regioni (OM n 90/2001).
È importante ricordare che la C.M. n 125 del 20 luglio 2001 prevede il rilascio di “certificazioni di crediti formativi agli alunni in situazione di handicap che non conseguono un titolo di studio avente valore legale”. La stessa circolare indica anche la modulistica da utilizzare per l’attestazione dei crediti. Tale forma di attestazione di carattere informativo documentario può essere presentata presso gli uffici per l’impiego ai fini dell’inserimento lavorativo.
Gli elementi informativi che debbono essere contenuti nei modelli di attestati riguardano:
le ore relative ad indirizzo e durata del corso di studi;
votazione complessiva ottenuta;
materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna disciplina;
competenze, conoscenze e capacità, anche professionali, acquisite;
crediti formativi documentati in sede di esame.
Un PEI SEMPLIFICATO prevede che l’alunno al termine del suo percorso didattico e formativo riceva un diploma con titolo legale a tutti gli effetti; nel rispetto della privacy non verrà indicato alcunché della “difformità” del suo percorso di studi.
Per tale motivo è importante che la famiglia dia il suo consenso ad un PEI differenziato, in caso contrario il C.d.C deve precisare a verbale tale dissenso e specificare che ai fini della valutazione verranno adoperati criteri conformi a quelli dell’intera classe, anche se potrebbero produrre, come esito, una valutazione negativa e quindi una eventuale non ammissione alla classe successiva del ragazzo in situazione di handicap.
La stessa Ordinanza Ministeriale n. 90/01 prevede, altresì, che il Consiglio di Classe possa passare da un PEI Differenziato ad un PEI Semplificato senza far effettuare al ragazzo prove integrative relativamente agli apprendimenti degli anni precedenti .
La legge stabilisce che la valutazione del normale rendimento scolastico venga fatta:
Su quanto previsto dal PEI
Anche a seguito di prove equipollenti
Con la concessione di Tempi più lunghi d’esecuzione
Con la Presenza di ausili tecnici o di assistenti alla comunicazione
Secondo le finalità dell’integrazione (art. 12 comma 3, L. 104/92), oltre al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI, l’oggetto della valutazione deve essere altresì la:
- Crescita negli apprendimenti;
- Crescita nella comunicazione;
- Crescita nella socializzazione;
- Crescita negli scambi relazionali.
La OM n. 90 /2001, all’art 15 comma 1 chiarisce che: “Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede di norma ad alcuna valutazione differenziata”, mentre per gli alunni con handicap psichico, la valutazione è finalizzata ad un’azione di stimolo dell’allievo e deve comunque aver luogo, in modo conforme agli obbiettivi fissati nel PEI, (C.M. n 258/83) anche quando questi non sono riconducibili a programmi ministeriali (PEI DIFFERENZIATO).
Tale valutazione deve essere accompagnata, così come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 262/88, da una relazione finale che descriva:
- il percorso didattico svolto dal ragazzo;
- particolari accorgimenti didattici;
- le conoscenze e competenze acquisite;
- quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche eventualmente in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline;
- gli strumenti, le strategie e i criteri adoperati.
In calce alla pagella sarà apposta l’annotazione che la valutazione è fatta in riferimento al PEI ed è adottata ai sensi dell’art. 14 O.M. n 90/2001. Tuttavia secondo disposizione della nota ministeriale 8/7/2002 la valutazione va inserita solamente nelle certificazioni rilasciate agli interessati e non nei tabelloni affissi all’albo dell’Istituto.
Un’ultima considerazione va fatta, in merito alla valutazione dei ragazzi in situazione di handicap, soprattutto per coloro che si avvalgono di un PEI Semplificato.
Rispettare il principio di uguaglianza non significa garantire a tutti di proseguire automaticamente il percorso formativo. È bene non scadere nel “lassismo valutativo” nei confronti di questi ragazzi, né al contrario li si deve valutare con eccessivo rigore; ciò per non ingenerare in loro, in un caso, una sopravvalutazione delle proprie capacità e, nell’altro caso, per non inficiare il loro livello di autostima. L’insegnante, spiega Vertecchi1, ha il dovere di promuovere, in termini di apprendimento, risultati il più possibile omogenei tra tutti i suoi allievi, il che implica non cancellare la specificità del rendimento scolastico di ciascun alunno e valutare sempre il suo impegno e il conseguimento di cambiamenti e risultati concreti rispetto alla situazione di partenza.
Quando si rinuncia a indirizzare, sviluppare e qualificare la formazione culturale e personale di ciascuno allievo, in quel caso si produce discriminazione e non più integrazione.
1. B. Vertecchi, Decisione didattica e valutazione, La Nuova Italia 1993.