I debiti didattici

Sempre l’art. 4  del D.P.R n 122 del 22 giugno 2009 al comma 6 recita ”nello scrutinio finale il Consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente il giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo è comunicato a tutte le famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale , previo accertamento del recupero delle carenze formative, […]procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione  del giudizio finale  che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza  della classe successiva e del credito scolastico”
 
Negli scrutini finali della scuola secondaria di II grado, pertanto,  i Consigli di classe possono effettuare la valutazione sommativa di fine anno secondo tre modalità:
-   deliberare il passaggio alla classe successiva;
-   deliberare il non passaggio alla classe successiva;
-   sospendere il giudizio per quegli alunni che non hanno raggiunto la sufficienza in alcune materie, attendendo l’esito degli esami alla fine dei corsi di recupero (quelli che l’articolo chiama “interventi didattici programmati”).
Come per tutti gli altri ragazzi, la normativa sui debiti impone di saldare i debiti didattici entro l’anno o in casi eccezionali, previa disposizione del consiglio di classe, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo. Anche i ragazzi i situazione di handicap, che seguono una programmazione semplificata, sono chiamati a farlo e, secondo la nota ministeriale prot. n. 6855 del 18/06/08, possono essere affiancati da un insegnante di sostegno (preferibilmente lo stesso che lo ha affiancato durante l’anno, ma non necessariamente).
Qualora il ragazzo non voglia seguire  i corsi di recupero disposti dalla scuola, i genitori devono presentare una dichiarazione in cui si assumono l’onere di farlo preparare privatamente con l’obbligo di far sottoporre il figlio ad esame finale presso la scuola a fine giugno o i primi di settembre (e comunque secondo il calendario fissato dalle singole istituzione scolastiche) per l’accertamento del superamento del debito.