Nota n.7017

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Pubblicazione dei risultati, di cui all’art. 21 OM n. 30/2008. Nota gestionale. Considerato che il contenuto della disposizione prevista dall’articolo 21 dell’Ordinanza Ministeriale 10 marzo 2008, n. 30 è attualmente oggetto di approfondimento da parte di questo Ministero, al fine di evitare eventuali contenziosi, si precisa che per il corrente anno scolastico 2007/2008 le commissioni d’esame, per quanto concerne la pubblicazione dei risultati degli esami di Stato, si atterranno alle seguenti indicazioni: “L’esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO POSITIVO in caso di risultato positivo ed ESITO NEGATIVO nel caso di risultato negativo. Qualora venga attribuita la lode, deve esserne fatta menzione. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame”.

IL DIRETTORE GENERALE Mario G. Dutto