Esami di Stato 2001, linee guida, scheda n.11
SCHEDA N. 11
I CANDIDATI IN SITUAZIONI DI HANDICAP
1. LE FINALITÀ DELL'ESAME DI STATO E I CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
L'esame di Stato ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo (art. 1 della legge 10.12.97 n. 425). Esso pertanto, anche per i candidati in situazione di handicap, deve costituire l'occasione per un oggettivo accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite. In tale prospettiva, l'obiettivo di salvaguardare il valore legale dei titoli di studio, a tutela dell'affidamento in essi riposto si deve coniugare con quello di realizzare un esame che costituisca un corretto coronamento del curricolo scolastico, dignitoso per l'allievo e per la commissione. Si tratta di evitare, da parte della commissione, sia atteggiamenti paternalistici (non si chiedono regali) sia intransigenti (nella valutazione degli alunni disabili talora si è più severi che nella valutazione degli alunni normodotati). Questa scheda si limita a illustrare alcuni profili e punti significativi: • la documentazione che il Consiglio di classe deve preparare per la commissione d'esame; • le prove equipollenti; • i tempi più lunghi per la effettuazione delle prove scritte, grafiche e orali; • la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione; • le prove per i candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato.
2. LA DOCUMENTAZIONE CHE IL CONSIGLIO DI CLASSE DEVE PREPARARE PER LA COMMISSIONE D'ESAME Per gli alunni in situazione di handicap il Consiglio di classe deve approntare la stessa documentazione necessaria per la generalità della classe. In particolare il documento finalizzato alla formulazione della terza prova scritta, volto a esplicitare "i contenuti, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti" (art. 5 comma 2 del Regolamento) deve illustrare: • le scelte fatte per l'alunno in situazione di handicap con riferimento al suo percorso individuale nonché per le attività di sostegno; • le modalità di integrazione nella classe; • i percorsi comuni alla classe; • le "ricadute" delle scelte operate sulla attività didattica complessiva. Inoltre, il Consiglio di classe, al fine di consentire alla commissione d'esame di operare correttamente, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del Regolamento, deve predisporre:
• la documentazione relativa ai singoli candidati in situazione di handicap; • per i candidati che ne abbiano bisogno, le richieste di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi, sia per le prove scritte sia per quelle orali; • per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, la richiesta di prove coerenti con tale percorso e finalizzate al rilascio dell'attestato (art. 13, comma 2, Reg.); • nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al Ministero della P.I. del testo delle prove in Braille; • in altri casi particolari la richiesta di "buste" supplementari o di prove suppletive, etc. (tali richieste vanno fatte per tempo dal dirigente scolastico dell'istituto e non riguardano il lavoro dei Consigli di classe). La documentazione che il Consiglio di classe prepara per la commissione d'esame ai sensi dell'art. 6, comma l, del Regolamento ha principalmente lo scopo di facilitare la predisposizione delle prove equipollenti previste dall'art. 16 della legge 104/92. Essa deve fornire pertanto, attraverso una apposita relazione, informazioni utili perché la commissione possa mettere il candidato a proprio agio e valutare, al tempo stesso in modo appropriato le sue conoscenze, competenze e capacità. La relazione sviluppata a questo fine dal Consiglio di classe potrebbe avere la seguente struttura: • descrizione del deficit e dell'handicap; • descrizione del percorso realizzato dall'alunno: - conoscenze, competenze e capacità raggiunte, - difficoltà incontrate e se e come sono state superate, - discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici, - percorsi equipollenti eventualmente svolti, - attività integrative e di sostegno poste in essere, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline, - risorse utilizzate (docente di sostegno, accompagnatore, ausili, tecnologie, etc.). - qualsiasi altra informazione che il Consiglio di classe ritenesse utile far pervenire alla commissione; • esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente: - con quali tecnologie, - con quali strumenti, - con quali modalità, - con quali contenuti, - con quale assistenza (docente di sostegno, assistente educativo, obiettore, accompagnatore, etc.): questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente al fine di non suscitare fraintendimenti in chi legge;
• eventuale richiesta di prove equipollenti e di assistenza: • sulla base della relazione, per le prove scritte, grafiche, pratiche, e/o orali si possono, eventualmente, richiedere prove equipollenti, indicando chiaramente: - quale tipo di prova si intende far svolgere, - quale tipo di assistenza e con quali compiti, - la durata delle prove scritte. E' molto importante coinvolgere l'alunno disabile nella definizione delle modalità di svolgimento delle prove da sostenere nel corso dell'esame di Stato. La richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza conclude la relazione di presentazione dell'alunno con handicap. E consigliabile riportare anche in un foglio a parte tale richiesta. La commissione, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe, predispone le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal Consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la commissione decida in senso contrario al Consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria decisione. 3. LE PROVE EQUIPOLLENTI Il Consiglio di Stato, nel parere n. 348/91, afferma che lo "Stato assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e professionalità [...]. Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite". Il Consiglio di Stato afferma inoltre che il titolo di studio non può essere conseguito da "chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo". Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, le competenze e le capacità conseguite dall'alunno e non il percorso fatto per conseguirle. La legge 104/92 prevede prove equipollenti per alunni in situazione di handicap (art. 16). L'art. 6 comma 1 del Regolamento afferma che "la commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe [...] può predisporre, ove ne ravvisi la necessità, prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti [...]. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame". In questo quadro, le prove equipollenti sono prove utili per accertare se il candidato, pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio. In questo senso ci si può giovare sia di strumentazione tecnica sia di contenuti culturali differenti da quelli predisposti per gli altri candidati ma adeguati alla
situazione di handicap e alle conoscenze, competenze e capacità che si devono accertare. Le prove equipollenti devono, comunque, essere coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti all'alunno in situazione di handicap e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza (D.M. 26 agosto 1981). Più precisamente con prove equipollenti si intende che: • la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con "mezzi diversi": ad esempio, computer, macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all'insegnante di sostegno, etc. In questo caso occorre accertare come l'allievo potrà svolgere le prove e se tale svolgimento può disturbare i compagni (alcuni alunni che non sono in grado di scrivere i loro testi sono, in genere, abituati a dettare ad alta voce, alcuni strumenti per la scrittura braille sono rumorosi). Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall'aula nella quale lavorano tutti gli altri allievi, la commissione deve predisporre la vigilanza necessaria; • la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con "modalità diverse": ad esempio, la prova è "tradotta" in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie. In questo caso è bene valutare attentamente la situazione; ad esempio può essere inopportuno che il Consiglio di classe proponga alla commissione una prova equipollente che consista nello svolgimento di una parte del tema ministeriale. E' anche sconsigliabile far attendere il candidato in situazione di handicap mentre la commissione decide e/o prepara la prova e /o le modalità di svolgimento; • la prova è proposta dalla commissione di esame ed ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della P.I., ma ad essa equipollenti: la prova proposta dalla commissione deve, infatti, essere tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato. Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico. Il Consiglio di classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella relazione tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove realizzate durante l'anno dal candidato. La commissione a sua volta (eventualmente avvalendosi di personale esperto) deve preventivamente preparare le prove d'esame diverse da quelle proposte dal Ministero della P.I., coerenti col programma svolto dal candidato seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio di classe circa i contenuti, le modalità, l'assistenza e i tempi. È consigliabile che ciò avvenga dopo aver letto la relazione del Consiglio di classe, esaminato il percorso formativo, consultati i commissari interni o l'insegnante curricolare o il docente di sostegno e esaminati testi di prove eseguite durante l'anno; • per quanto riguarda il colloquio, esso si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra
strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l'esaminatore. Ad esempio, un docente o assistente o operatore mediatore o esperto traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio gestuale comprensibile dall'alunno audioleso e, viceversa, il linguaggio gestuale dell'alunno in linguaggio verbale comprensibile al docente.
4. I "TEMPI PIÙ LUNGHI" PER LE PROVE D'ESAME Secondo l'art. 16 della L. 104/92 ai candidati in situazione di handicap sono concessi tempi più lunghi per le prove d'esame. Nell'art. 6, comma 3 del Regolamento si afferma che "i tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni". Occorre fare molta attenzione quando si chiedono tempi più lunghi per le prove scritte: gli esami di Stato hanno solitamente standard di durata molto superiori a quelli delle prove svolte durante l'anno scolastico. A volte è preferibile chiedere una prova equipollente che necessiti di minor tempo piuttosto che lo svolgimento della prova in due giorni.
5. LA PRESENZA DI ASSISTENTI PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE Si è già sottolineato nelle altre parti di questa scheda che le prove dell'esame di Stato devono essere svolte secondo modalità coerenti con quelle adottate durante l'anno scolastico, poiché il candidato deve essere messo nelle migliori condizioni psicofisiche. Questo vale anche per l'assistenza. Essa deve essere intesa come: • assistenza per l'autonomia, cioè alla persona o per l'aiuto personale; ad esempio, per andare nel bagno, mangiare un panino, bere un bicchiere d'acqua, etc.; • assistenza per l'autonomia intesa come aiuto per lo svolgimento delle prove (aiuto nella consultazione di vocabolari, nella lettura e/o traduzione del testo in un "linguaggio" accessibile, etc.); • assistenza per la comunicazione nel senso più generale. Durante l'anno scolastico l'assistenza relativa al punto a) è di solito prestata da un assistente appositamente nominato, un accompagnatore, un bidello, un familiare, e così via. Si tratta, appunto, di un "assistente", cioè di una persona che aiuta l'alunno in situazione di handicap negli spostamenti e nella cura della persona. Tale "figura", durante le prove scritte, è presente nell'istituto e può esserlo anche nell'aula dove il candidato svolge l'esame. L'assistenza relativa ai punti b) e c) la fa chi l'ha sempre fatta durante l'anno scolastico (docente di sostegno, docente di classe, obiettore di
coscienza. etc.) cioè la persona indicata dal Consiglio di classe. Quest'ultimo, nella relazione i cui aspetti sono stati chiariti nel paragrafo 2 di questa scheda, deve infatti: • far presente con quali assistenze il candidato ha svolto le prove di verifica durante l'anno scolastico: • chiedere l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle prove scritte, grafiche e/o orali, indicando i compiti che tale assistenza deve svolgere. In conclusione. le persone che fanno assistenza durante l'esame sono le stesse che hanno fatto assistenza all'alunno durante l'anno scolastico. Le "figure" sono quelle presenti a scuola e che, durante l'anno, hanno "seguito l'alunno con handicap e fatto assistenza durante le prove di valutazione", e precisamente: • docenti del Consiglio di classe e,o altro personale della scuola e precisamente docenti di sostegno, docenti curricolari, etc. • personale assegnato alla scuola. assistenti inviati dagli EE.LL. o segnalati "dagli stessi interessati e, in mancanza, dalle associazioni di ciechi e di sordomuti o dalle loro famiglie"; • "obiettori di coscienza operanti presso gli Enti Locali". Si ricorda che le persone che possono prestare assistenza all'esame possono essere più di una. Ad esempio, il docente di sostegno presente durante la prova di italiano può essere diverso da quello presente durante la seconda prova o la prova orale (si veda in proposito il D.M. 25 maggio 1995, n. 170).
6. LE PROVE PER I CANDIDATI CHE HANNO SVOLTO UN PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO Per i candidati in situazione di handicap che hanno svolto nel corso di studi piani didattici individualizzati diversificati in vista degli obiettivi educativi e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe deve approntare la stessa documentazione prevista per la generalità della classe. In particolare: • il documento di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento, che illustra il percorso formativo e/o professionale svolto dall'alunno; • la relazione di cui all'art. 6, comma 1, del Regolamento. Questa relazione, oltre a quanto si è già detto al punto 2, deve contenere in modo chiaro e trasparente l'indicazione delle conoscenze, delle competenze e delle capacità che sono state conseguite dallo studente e che sono da accertare durante la prova d'esame. In particolare l'indicazione delle conoscenze, competenze e capacità deve essere fatta specificando, quando è utile, in quale ambito e con quale modalità lo studente può utilizzare tali conoscenze, competenze e capacità. Ad esempio, "lo studente sa costruire ed analizzare archivi elettronici di dati, se il computer è dotato di una apposita interfaccia (pedaliera, barra Braille, etc.)"; un secondo esempio: "lo studente sa utilizzare il tornio se il segnale di pericolo non è acustico, ma ottico"; altro esempio: "lo studente realizza la mise en place (apparecchiatura della tavola) se l'ordine gli viene dato in modo chiaro e pacato e se l'ambiente è tranquillo". Inoltre i Consiglio di classe fornirà ogni elemento utile per la formulazione delle prove. Esse dovranno essere coerenti con quelle svolte durante il corso degli studi e con gli obiettivi educativi, di formazione professionale e di sviluppo della persona prefissati nel piano educativo individualizzato. Occorre aver presente che negli istituti professionali e negli istituti d'arte fra i candidati in situazione di handicap che hanno svolto nel corso di studi piani didattici individualizzati diversificati, in vista degli obiettivi educativi e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, vi sono anche studenti che non hanno conseguito il titolo di operatore o di maestro d'arte, ma solamente un credito formativo. In tal caso la commissione d'esame predispone, su indicazione del Consiglio di classe, le prove differenziate scritte/pratiche, e poi anche il colloquio, in modo che essi siano omogenei con il percorso fatto dallo studente, coerenti con le competenze da accertare, e gestiti con le stesse modalità utilizzate per le verifiche fatte durante l'anno scolastico nell'ambito dell'autonomia. della comunicazione. della socializzazione, dell'apprendimento e della acquisizione di competenze relazionali e o professionali. In particolare è importante che le prove scritte/pratiche siano fatte contemporaneamente a quelle della classe di appartenenza o della classe frequentata. La valutazione delle prove scritte/pratiche deve essere espressa in 45 (quarantacinquesimi), quella del colloquio in 35 (trentacinquesimi), ed entrambe devono essere fatte contemporaneamente a quelle riguardanti gli altri allievi della classe di appartenenza o della classe frequentata. La commissione d'esame rilascia il certificato di credito formativo attestante le conoscenze, competenze e capacità conseguite. Tale attestazione può costituire - in particolare quando il piano educativo individualizzato prevede esperienze di tirocinio, stage, inserimento lavorativo - un credito spendibile anche nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra amministrazione scolastica e regioni. Per il candidato in situazione di handicap che abbia seguito piani didattici individualizzati la partecipazione alle prove d'esame costituirà comunque occasione di stimolo e di corretta conclusione di un percorso formativo realizzato interagendo con l'intera classe. Nelle pagine seguenti viene proposto un modello di certificato di riconoscimento del credito formativo per i candidati in situazione di handicap che le commissioni potranno utilizzare anche modificandone alcune parti. Fonte: MPI: Esame di Stato, conclusivo dei corsi di studio di istruzione superiore, linee guida per la realizzazione dei corsi di formazione. Terza edizione Anno Scolastico 2000-2001,
Roma, novembre 2000. Scheda 11 - I candidati in situazione di handicap pagg. 105-110. Approfondimenti on line integrazionescolastica.it: Esame di Stato alunni in situazione di handicap - normativa di riferimento e modulistica Riepilogo delle normativa di riferimento relativa allo svolgimento delle prove previste per i candidati in situazione di handicap che partecipano all'Esame di Stato. Oltre alla normativa sono disponibili gli allegati forniti dal MIUR per il rilascio dell'Attestato di credito formativo per gli alunni in situazione di handicap che non conseguono il diploma di esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore (art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998; n.323) e il certificato di credito formativo rilasciato agli alunni in situazione di handicap che non conseguono il diploma di qualifica professionale o di licenza di maestro d'arte. (art.15 dell'O.M. del 21.5.2001, n.90).