Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323
Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323
“Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell’articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425”
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 settembre 1998, n. 210)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ed in particolare l’articolo 1;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Considerati gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997, del 25-26 giugno 1997 e del 2 dicembre 1997; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 23 e del 25 giugno 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 1° giugno 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana il seguente regolamento: Emana il seguente regolamento: Emana il seguente regolamento: Emana il seguente regolamento: Emana il seguente regolamento: Emana il seguente regolamento: Emana il seguente regolamento: Emana il seguente regolamento: Emana il seguente regolamento:Emana il seguente regolamento:
1. Finalità dell’esame di Stato.
1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d’arte, al termine dei corsi integrativi. 2. Gli esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria superiore si sostengono in unica sessione annuale. 3. L’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato tendono ad accertare le conoscenze generali e specifiche, le competenze in quanto possesso di abilità, anche di carattere applicativo, e le capacità elaborative, logiche e critiche acquisite.
2. Candidati interni.
1. All’esame di Stato sono ammessi: a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso e siano stati valutati in sede di scrutinio finale; b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3; c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l’ultima classe di un
corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio o abbiano funzionato almeno tre classi del quinquennio progressivamente non riattivate, e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;
d) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3. 2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale per la promozione all’ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall’esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell’educazione fisica. 3. Il beneficio di sostenere, con l’abbreviazione di un anno rispetto all’intervallo prescritto, l’esame di Stato, è concesso anche ai giovani soggetti all’obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purché, se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all’ultima classe nello scrutinio finale con esclusione di promozione conseguita secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, secondo periodo.
3. Candidati esterni.
1. Oltre ai candidati di cui all’articolo 2 sono ammessi all’esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in corso e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo scolastico; b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) siano in possesso, nel caso di esami di Stato negli istituti professionali e negli istituti d’arte, del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso integrativo prescelto, indipendentemente dall’età; d) compiano il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in corso; e) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale; f) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 2. I candidati agli esami negli istituti professionali devono documentare di avere esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste dall’ordinamento del tipo di istituto presso il quale svolgono l’esame.
3. I candidati di cui alla lettera d) del comma 1 sono esentati dal presentare qualsiasi titolo di studio. 4. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studi. 5. L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente all’Unione europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati. 6. I candidati di cui al comma 1, lettera e), e quelli in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe di altro corso di studi sostengono l’esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene
conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati. 7. L’esame preliminare è sostenuto, nel mese di maggio e comunque non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell’istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l’ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la costituzione di apposite commissioni d’esame, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, l’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe terminale individuata dal capo dell’istituto sede dell’esame conclusivo, al momento dell’acquisizione della domanda di ammissione all’esame medesimo. Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene le prove. 8. I candidati provenienti da Paesi dell’Unione europea, che non siano in possesso di promozione all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), d) ed e), previo superamento delle prove di cui ai commi 5 e 6. Il requisito dell’adempimento dell’obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall’ordinamento italiano per l’assolvimento dell’obbligo scolastico. 9. L’esito positivo degli esami preliminari previsti dai commi 5 e 6, in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l’esame si riferisce. L’esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all’esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima. 10. È fatta salva l’ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi. 11. I candidati presentano domanda di ammissione all’esame, ad un solo istituto, entro il 30 novembre dell’anno scolastico in cui intendono sostenere l’esame stesso. Eventuali domande tardive sono prese in considerazione esclusivamente dai Provveditori agli studi, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio. Limitatamente ai candidati che cessano la frequenza dell’ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo il predetto termine è differito al 20 marzo.
4. Contenuto ed esito dell’esame.
1. L’esame di Stato comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. La lingua d’esame è la lingua ufficiale di insegnamento. 2. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all’articolo 5, comma 1. 3. La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l’ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte. 4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell’ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi
pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell’ultimo anno. 5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso. 6. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d’esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare l’esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio. 7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d’esame pari almeno a 70 punti.
5. Modalità di invio, formazione e svolgimento delle prove d’esame.
1. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta è individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. 2. Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all’albo dell’istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia. 3. La commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell’archivio nazionale permanente di cui all’articolo 14. 4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano l’autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli alunni provenienti da più classi.
5. Le scuole che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individuano le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio regolamento. 6. Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non giungano tempestivamente, il Presidente della commissione esaminatrice ne informa il Ministero della pubblica istruzione, che provvede all’invio dei testi richiesti. In caso di particolari difficoltà o disguidi, ove siano trascorse due ore dall’orario previsto per l’inizio della prova scritta, la commissione provvede a formulare i testi delle prime due prove di esame con le modalità stabilite col decreto di cui al comma 1. 7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell’articolo 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte. 8. Le commissioni d’esame possono provvedere alle correzioni delle prove scritte e all’espletamento del colloquio operando per aree disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni. 9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall’intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi, e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l’astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.
6. Esami dei candidati con handicap.
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 16, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, confluito nell’articolo 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Per la predisposizione delle prove d’esame, la commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico. 2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo. 3. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell’articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell’handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.
7. Prove suppletive e particolari modalità di svolgimento degli esami.
1. Ai candidati che, in seguito a malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero della pubblica istruzione prima della conclusione degli esami, ovvero, in casi eccezionali, anche oltre tale data; per l’invio e la predisposizione dei testi si seguono le modalità di cui all’articolo 5. 2. Il presidente della commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati. 3. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d’esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.
8. Sedi degli esami.
1. Sede d’esame per i candidati interni sono gli istituti statali, i licei linguistici di cui all’articolo 363, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, limitatamente ai candidati di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti. 2. Sede d’esame dei candidati esterni, salvo quanto previsto dall’articolo 362, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soltanto gli istituti statali ed i licei linguistici di cui al comma 1. 3. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali di corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati di cui al comma 2 gli istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza. 4. Qualora il numero delle domande presentate da candidati esterni sia eccessivo rispetto alle possibilità ricettive di ciascun istituto, il Provveditore agli studi, di intesa con i capi di istituto interessati, assegna una parte di domande ad altro o altri istituti, anche di provincia vicina, qualora, in quella di sua competenza, non vi siano altri istituti dell’ordine, tipo, indirizzo o specializzazione prescelti, previe intese con i competenti Provveditori agli studi. 5. Qualora, per l’esiguità del numero di istituti con uno specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all’applicazione dei criteri di cui ai commi 3 e 4, il Provveditore agli studi può disporre che le prove di esame si svolgano anche in altri istituti o scuole anche di tipo diverso, della provincia di competenza, ivi compresi eventualmente quelli non impegnati in esami di Stato. 6. Per i candidati degenti in luogo di cura e detenuti il Provveditore agli studi valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori della sede scolastica, autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l’opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi. In tal caso, le prove scritte sono effettuate di norma nella sessione suppletiva. 7. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami. 8. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi di esame stabilite per i candidati.
9. Commissione d’esame.
1. La commissione d’esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all’istituto, più il presidente esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell’articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 2. Ogni due commissioni d’esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e, comunque, non superiore a quattro. È, in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta. 3. Ad ogni singola commissione d’esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. I candidati interni devono appartenere ad una sola classe. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni. Nel caso in cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione, possono essere costituite commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni. 4. Il presidente è nominato tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri esterni sono nominati tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri interni sono designati dalle singole istituzioni scolastiche tra i docenti delle materie non affidate ai membri esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati, ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati interni. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo. 5. I criteri e le modalità per le nomine dei componenti le commissioni d’esame e per la designazione dei membri interni da parte delle istituzioni scolastiche sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui al comma 1. 6. I presidenti ed i membri esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti nella propria scuola, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni. 7. Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li coordina in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari. 8. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall’articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d’esame. Il compenso dei membri interni tiene conto anche dell’eventuale svolgimento della funzione in più commissioni.
10. Sostituzione dei componenti delle commissioni d’esame.
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d’esame di Stato del presidente e dei membri rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola. 2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati. 3. La competenza a provvedere alle necessarie sostituzioni dei componenti delle commissioni d’esame è dei Provveditori agli studi, che dispongono le sostituzioni medesime sulla base dei criteri di cui all’articolo 9, comma 5. 4. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame nei casi di assenze successive all’espletamento delle prove scritte. 5. La sostituzione dei membri interni viene disposta, su designazione del capo d’istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe, allo stesso corso, o nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto, assicurando che non si tratti di docenti di discipline affidate ai membri esterni.
11. Credito scolastico.
1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame scritte e orali. Per gli istituti professionali e gli istituti d’arte si provvede all’attribuzione del credito scolastico, per il primo dei tre anni, in sede, rispettivamente, di esame di qualifica e di licenza. 2. Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell’area di progetto, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base dell’allegata tabella A e della nota in calce alla medesima. 3. Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe successiva. In caso di promozione con carenze in una o più discipline, il consiglio di classe assegna il punteggio previsto nella nota alla predetta tabella A e può integrare tale punteggio, in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico successivo e previo accertamento di superamento del debito formativo riscontrato, secondo quanto precisato nella medesima nota. 4. Fermo restando il massimo dei 20 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento. 5. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, è attribuito nella misura ottenuta nell’ultimo anno frequentato. 6. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla commissione d’esame ed è pubblicato all’albo dell’istituto il giorno della prima prova scritta. 7. Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe del corso di studi per il quale intendono sostenere l’esame di Stato il credito scolastico relativo al terzultimo e al penultimo anno di corso
è il credito già maturato o quello attribuito dalla commissione d’esame sulla base dei risultati conseguiti per idoneità, secondo le indicazioni dell’allegata tabella B. 8. Per i candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe, in aggiunta all’eventuale credito derivante dalla promozione o idoneità alla penultima classe, la commissione d’esame tiene conto dei risultati derivanti dalle prove preliminari secondo quanto indicato nell’allegata tabella C. 9. Per i candidati esterni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), o in possesso di promozione o idoneità alla penultima o ultima classe di altro corso di studi è attribuito dalla commissione d’esame il credito scolastico derivante dai risultati conseguiti nelle prove preliminari secondo le indicazioni della tabella C. 10. In analogia a quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, per quanto concerne l’ultimo anno, ai candidati di cui ai commi 7, 8 e 9 il credito scolastico è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno. 11. Per tutti i candidati esterni, fermo restando il punteggio massimo di 20, la commissione d’esame può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo di cui all’articolo 12. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati interni ed esterni, tale integrazione non può superare i due punti. Ai fini previsti dal presente comma, si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
12. Crediti formativi.
1. Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame. I consigli di classe e le commissioni d’esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall’amministrazione scolastica e dall’Osservatorio di cui all’articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto. 2. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo. 3. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità diplomatica o consolare.
13. Certificazioni.
1. La certificazione rilasciata in esito al superamento dell’esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea, attesta l’indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d’esame. 2. Qualora l’alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell’esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1. 3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.
14. Osservatorio.
1. È istituito, presso il Centro europeo dell’educazione, un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare, verificare e valutare l’applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di costituire un supporto permanente per le commissioni
di esame per quanto riguarda la predisposizione della terza prova scritta anche realizzando, in collaborazione con i competenti uffici dell’amministrazione della pubblica istruzione, un apposito archivio nazionale permanente utilizzabile, a tal fine, dalle commissioni. 2. Al fine del monitoraggio dell’andamento degli esami di Stato, i presidenti delle commissioni di esame predispongono, prima della chiusura dei lavori, un’apposita relazione sulla base di criteri predefiniti dall’Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che provvede all’esame e alla valutazione degli elementi conoscitivi contenuti nelle relazioni.
15. Disposizioni transitorie per l’applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali.
1. Gli esami di Stato secondo il nuovo ordinamento si svolgeranno a partire dall’anno scolastico 1998/1999 con la gradualità di applicazione prevista dal presente articolo. 2. Negli esami di Stato che si svolgeranno nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento la terza prova scritta sarà strutturata in forma semplificata e comunque con la proposizione di un numero limitato di argomenti, quesiti, problemi, casi pratici. Le relative istruzioni sono impartite dal Ministro della pubblica istruzione e diramate alle istituzioni scolastiche, contestualmente al decreto di cui all’articolo 5, comma 2, in tempo utile allo svolgimento dei primi esami secondo il nuovo ordinamento. 3. Agli alunni che affronteranno l’esame al termine dell’anno scolastico 1998/1999 il credito scolastico sarà attribuito, sulla base dell’allegata tabella D e della nota in calce alla medesima, tutto con riferimento ai risultati del medesimo anno, tenendo conto anche dell’andamento dei due anni precedenti; agli alunni che affronteranno l’esame al termine dell’anno scolastico 1999/2000 sarà attribuito, sulla base dell’allegata tabella E e della nota in calce alla medesima, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi due anni, con riferimento, rispettivamente, ai risultati dell’anno 1999/2000 e dell’anno precedente, tenendo conto dell’andamento dell’anno scolastico 1997/1998. 4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in connessione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della medesima legge e agli stessi effetti, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti possono istituire classi terminali soltanto nei corsi di studio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in cui siano funzionanti, oltre alla stessa classe terminale, almeno altre due classi. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a partire dall’anno scolastico 1999/2000; alle stesse faranno riferimento le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute e pareggiate nel programmare gli esami di idoneità dell’anno scolastico 1998/1999. 6. Limitatamente agli esami di Stato che si svolgeranno nell’anno scolastico 1998/1999 gli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti sono sede di esame anche per gli alunni delle ultime classi di corsi che non hanno i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, a condizione che, nell’anno scolastico 1997/1998, detti alunni abbiano frequentato presso il medesimo istituto la penultima classe, ovvero abbiano sostenuto esami di idoneità per la frequenza dell’ultima classe. 7. I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare. 8. Il diploma rilasciato in esito all’esame di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo. 9. Per la regione Valle d’Aosta si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili con il disposto dell’articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall’articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 10. Il presente regolamento si applica anche nelle scuole italiane all’estero sedi degli esami con gli opportuni adattamenti da adottarsi con provvedimento del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione. 11. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall’articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434. 12. In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, si intendono abrogati i commi 1 e 2 dell’art. 199 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.